Cigs, il lavoro è “sospeso”
Pubblicato il 15 settembre 2008
Nel nostro ordinamento è riconosciuta la Cassa integrazione guadagni straordinaria, quale strumento di intervento a sostegno del reddito dei lavoratori e di rilancio delle aziende in difficoltà, per ragioni generalmente imputabili all’imprenditore. Il dibattito su questa misura straordinaria a sostegno dell’occupazione è oggi molto in voga tanto che spesso ci si chiede perché si può applicare questo istituto straordinario. La Cigs è nata come strumento di rilancio delle imprese in difficoltà ed è considerata come un intervento eccezionale di integrazione del reddito dei lavoratori. Essa, dunque, non deve essere considerata come una sorta di indennità di disoccupazione, dal momento che i lavoratori che ne beneficiano non sono licenziati ma semplicemente sospesi. Non tutti i datori di lavoro possono richiedere l’intervento della Cigs, ma solo quelli indicati espressamente dalla legge. A tal proposito, è intervenuto anche il ministero del Lavoro che, con diversi decreti, ha precisato i requisiti per l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, oltre alle modalità di accesso e la durata dell’intervento per ogni singola causale. Prima di richiedere la Cassa il datore è tenuto ad effettuare una procedura di consultazione sindacale che deve svolgersi presso i competenti uffici pubblici e secondo i termini previsti dalla legge. Il finanziamento dell’istituto è in parte a carico del datore di lavoro e in parte degli stessi lavoratori che devono contribuire mediante il versamento di un contributo ordinario calcolato in percentuale sulle retribuzioni imponibili e un contributo addizionale, a carico del datore, da corrispondere in caso di effettivo ricorso alla cassa. L’importo del trattamento straordinario è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, nel rispetto dei massimali previsti di anno in anno dall’Inps. Il trattamento è corrisposto al massimo per 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure concorsuali, 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. Tali interventi non possono superare complessivamente, però, i 36 mesi in un quinquennio.