Arrivano dall’Inps, con la circolare 86 del 15 luglio 2020, le indicazioni in merito alle modifiche sulla CIGD per COVID-19, operate dai decreti legge 34/2020 (Rilancio) e 52/2020.
I chiarimenti più importanti:
L’Inps ribadisce la competenza Ministero del Lavoro nel caso di aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome, per periodi fino alle prime 9 settimane; ne consegue che al medesimo Dicastero i datori di lavoro dovranno rivolgersi per il completamento delle 9 settimane, laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori.
Di conseguenza, i datori di lavoro che per il periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020 sono stati autorizzati a fruire delle prime 9 settimane di Cigd, possono chiedere all’Inps l’accesso all’ulteriore periodo di 5 settimane (solo dopo aver fruito di queste possono chiederne altre 4 sempre all’Inps ed anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020).
Si ricorda che il periodo di competenza regionale:
Possono richiedere la Cigd:
La Cigd è estesa:
La domanda deve essere inviata - non prima che siano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n 34/2020 (ossia dal 18 giugno 2020) - tramite i Servizi OnLine del sito Inps, accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.
A regime, l’istanza deve essere inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non potranno essere riconosciuti periodi antecedenti a tale data.
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