Cercasi chiarimento. Nel dossier sul Dl 52/2020 dell’Ufficio studi di Camera e Senato emerge che il termine del 3 luglio per le domande relative all’erogazione della Cig - trattamento ordinario di integrazione salariale, di assegno ordinario di integrazione salariale e di trattamento di integrazione salariale in deroga - mediante pagamento diretto al dipendente da parte dell'Inps, debba considerarsi prorogato al 17 luglio 2020.
L’Ufficio ricorda che tale forma di corresponsione è prevista:
Dunque, il comma 3 dell’art 2 del dl 52/2020 secondo il dossier prevede: “che il datore di lavoro debba inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo dell'integrazione medesima, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione; il termine in oggetto è posto al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto), se tale data è posteriore al termine che deriverebbe dall'applicazione dei criteri summenzionati.”.
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