L’art. 26-quater del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, che ha inserito all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 il co. 6-ter, ha previsto un nuovo termine di decadenza in caso di pagamento diretto, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (cd. CIG in deroga). In precedenza, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dovevano essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Ora, per effetto del suddetto intervento legislativo, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Istituto Previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, entro il termine di sei mesi, ai fini del conguaglio o richiesta di rimborso.
È quanto ricorda l’INPS, con la circolare n. 120 del 22 agosto 2019, che amplia il termine decadenziale di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 148/2015 ai pagamenti diretti, non effettuati dal datore di lavoro, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.
Alla luce del susseguirsi delle norme su menzionate, entro il 30 settembre 2019, i datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di CIG in deroga pagati direttamente dall’INPS e conclusi prima del 30 marzo 2019, dovranno comunicare al medesimo Istituto Previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Ai fini della liquidazione della prestazione di cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori beneficiari, il datore di lavoro è obbligato ad inviare il mod. “SR41” entro il termine dei sei mesi. Tale termine, in particolare, decorre:
Per i trattamenti conclusi prima del 30 marzo 2019, il termine decadenziale di sei mesi decorre da tale data.
Quindi, possono verificarsi i seguenti due casi:
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