Cig in deroga, in scadenza il termine per le comunicazioni

Pubblicato il 13 settembre 2019

L’art. 26-quater del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, che ha inserito all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 il co. 6-ter, ha previsto un nuovo termine di decadenza in caso di pagamento diretto, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (cd. CIG in deroga). In precedenza, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dovevano essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Ora, per effetto del suddetto intervento legislativo, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Istituto Previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, entro il termine di sei mesi, ai fini del conguaglio o richiesta di rimborso.

È quanto ricorda l’INPS, con la circolare n. 120 del 22 agosto 2019, che amplia il termine decadenziale di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 148/2015 ai pagamenti diretti, non effettuati dal datore di lavoro, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.

CIGD pagata direttamente dall’INPS, scadenza a fine mese

Alla luce del susseguirsi delle norme su menzionate, entro il 30 settembre 2019, i datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di CIG in deroga pagati direttamente dall’INPS e conclusi prima del 30 marzo 2019, dovranno comunicare al medesimo Istituto Previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale.

Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

CIG in deroga, termine di decorrenza della comunicazione

Ai fini della liquidazione della prestazione di cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori beneficiari, il datore di lavoro è obbligato ad inviare  il mod. “SR41” entro il termine dei sei mesi. Tale termine, in particolare, decorre:

Per i trattamenti conclusi prima del 30 marzo 2019, il termine decadenziale di sei mesi decorre da tale data.

Quindi, possono verificarsi i seguenti due casi:

  1. periodi di concessione conclusi precedentemente alla data del 30 marzo 2019. In caso di autorizzazioni INPS emesse in data antecedente al 30 marzo 2019, identificate nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019. Viceversa, per le autorizzazioni INPS emesse dal 30 marzo 2019, identificate nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dalla data di emissione dell’autorizzazione INPS;
  2. periodi di concessione conclusi successivamente al 30 marzo 2019. In quest’ultimo caso, il termine dei sei mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione INPS, se successivo, identificato nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”.
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