A seguito dell’entrata in vigore del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 17 del 20 aprile 2016, ha fornito indicazioni relative ai lavoratori beneficiari del trattamento CIG nel settore agricolo e, più nello specifico, ha fugato i dubbi interpretativi in merito alla possibilità per gli impiegati ed i quadri di accedere al trattamento CIG per il settore in questione.
In materia si ricorda che l’art. 8, Legge n. 457/72, ha riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate.
Successivamente, l’art. 14, comma 2, Legge n. 223/1991, ha esteso tale integrazione salariale anche agli impiegati ed ai quadri ma tale articolo è stato abrogato dal T.U. ammortizzatori sociali.
Evidenzia il Ministero a tal proposito che l’art. 1, D.Lgs. n. 148/2015, nell’individuare i lavoratori beneficiari dei trattamenti esclude solo i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, per cui sono da intendersi beneficiari dei trattamenti di CIG per il settore agricolo, le categorie degli operai, impiegati e quadri.
Specifica, infatti, la circolare ministeriale n. 17/2016 che, attualmente, per l’individuazione dei soggetti beneficiari delle prestazioni occorre riferirsi esclusivamente all’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015 e non già alle altre norme che prima definivano il campo di applicazione dei destinatari.
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