Dal mese di giugno 2020, grazie a una disposizione introdotta con il cd. “Decreto Rilancio”, l’INPS può anticipare ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale COVID, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.
Si tratta di una opportunità vantaggiosa, visto che consente al lavoratore di ottenere in breve tempo una disponibilità economica a titolo di acconto, senza dover attendere i tempi più lunghi necessari alla liquidazione dell’integrazione salariale, il cui saldo verrà corrisposto una volta completato l’intero iter amministrativo.
Per ottenere l’anticipo, è necessario che il datore di lavoro ne faccia espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto.
A tal fine, con la notizia del 17 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni per la corretta compilazione della domanda.
Poiché la richiesta di anticipo CIG avviene in un momento antecedente rispetto a quello della effettiva sospensione, è importante che il datore di lavoro abbia fatto una programmazione accurata delle sospensioni che intende attuare, considerato che il 40% viene calcolato sulle ore di tutto il periodo richiesto.
Tuttavia, nella domanda di anticipo del 40%, è possibile anche indicare un numero di ore inferiore rispetto a quello inserito nella domanda principale, per evitare che l’acconto risulti, alla fine del periodo di sospensione, maggiore dell’importo dovuto a saldo.
L’Istituto mette a disposizione tre tutorial su YouTube per accompagnare l’utente nella compilazione delle domande di CIGO, CIGD e dell’Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà bilaterali con causale “Covid-19”, per le quali viene richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.
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