Chiarimenti fiscali sull’assegnazione di beni ai soci da parte di una Spa

Pubblicato il 24 luglio 2009

Con la risoluzione n. 191/E di ieri, l’agenzia delle Entrate trova lo spunto per rilasciare alcune precisazioni in merito al trattamento fiscale delle assegnazioni di beni ai soci, ma anche per chiarire il corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette e indirette, applicabile ai soggetti partecipati dagli enti locali.

Il caso in esame riguarda una società per azioni che gestisce il sistema idrico integrato e che è partecipata al 100% da un comune. L’ente locale ritiene, ora, di dover riportare nel suo ambito operativo il comparto delle fognature bianche, in quanto non direttamente connesso alla gestione del sistema idrico integrato e al fine di ottimizzare la gestione e la manutenzione delle stesse. A tal fine, la società istante vorrebbe diminuire il capitale sociale per l’importo derivante dal valore contabile delle fognature bianche, assegnando all’unico socio (il comune) l’intero comparto.

Secondo l’istante, l’intera operazione di assegnazione al socio del comparto relativo alle fognature bianche non ha rilevanza ai fini Iva. Inoltre, l’imposta di registro dovrebbe essere scontata in misura fissa in quanto l’atto rientrerebbe comunque nel campo di applicazione dell’Iva. Infine, dal punto di vista delle imposte dirette, la società ritiene che – dato che la riduzione del capitale sociale verrebbe parificata al valore contabile dei beni trasferiti all’Ente, che riceverebbe nel proprio patrimonio il puro valore contabile dei beni – l’operazione sarebbe fiscalmente neutra, senza generazione di plusvalenze e minusvalenze.

Con la risoluzione, l’Agenzia precisa quanto riportato di seguito.

L’assegnazione dei beni ai soci non è mai fiscalmente neutra, neppure se viene effettuata riducendo il capitale sociale per un importo pari al valore contabile dei beni assegnati. La plusvalenza è data, perciò, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

Per quanto riguarda l’Iva, le assegnazioni di un bene fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e soggetto costituiscono cessioni di beni e vanno assoggettate all’Imposta sul valore aggiunto. Se l’assegnazione riguarda, però, beni per i quali non è stata detratta l’imposta all’acquisto, si ha un’operazione esclusa dal campo Iva, con conseguente assoggettamento a registro.

Per quanto concerne l’imposta di registro, ai sensi della lettera d) dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, alle assegnazioni ai soci, associati o partecipanti, poste in essere da società ed enti commerciali e non soggette all’Iva, trovano applicazione le stesse aliquote di cui alla lettera a) del medesimo articolo, la quale, a sua volta, dispone che ai conferimenti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili si applicano le stesse aliquote di cui all'articolo 1 della medesima Tariffa. Pertanto, si conferma che ai trasferimenti a favore di enti pubblici territoriali si applica l'imposta di registro in misura fissa, ossia 168 euro.

Roberta Moscioni

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