Chemioterapia, congedo speciale

Pubblicato il 07 dicembre 2006

Il ministero del Lavoro, con la nota protocollo 25/I/0006893 del 5 dicembre 2006, rispondendo ad un interpello posto dalla Confartigianato di Prato, stabilisce che il lavoratore affetto da patologia tumorale ha diritto ad un congedo speciale di 30 giorni annui, per il quale matura il trattamento economico previsto per la malattia, per sottoporsi alle cure chemioterapiche. Quanto deciso muove dagli articoli 26 della legge 118/71 e 10 del Dlgs 509/88, in cui sono previsti congedi straordinari per cure non superiori a 30 giorni, in favore del lavoratore mutilato o invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Tale congedo è subordinato all’autorizzazione del medico della struttura pubblica. Per ciò che riguarda il trattamento economico, esso è totalmente a carico del datore di lavoro poiché l’Inps prevede l’indennizzo solo per cure idrotermali. Infine, è specificato che il congedo per cure chimioterapiche non deve essere conteggiato nel periodo di comporto (circolare del Lavoro n. 40/2005).

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