L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 777 dell’11 novembre 2021, ribadisce che la professionista che ha percepito l’indennità di maternità non deve calcolarla ai fini del fatturato per concorrere alla richiesta del contributo a fondo perduto ex Dl Sostegni.
Tale beneficio viene riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, in presenza di determinate condizioni e requisiti.
In materia, da ultimo, sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19 con circolare n. 5/E del 2021 in cui è stato affermato che l'indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso come previsto dall'art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del 2001, n. 151.
Pertanto, qualora le somme percepite a titolo di indennità di maternità siano state volontariamente fatturate, le stesse non entrano nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 1 del DL Sostegni. Si aggiunge che, allo stesso modo, non rientrano tra i ricavi da considerare ai fini dell'accesso al contributo, non essendo riconducibili alla nozione di compenso.
L’Agenzia fa presente che se la richiesta di Cfp della professionista fosse rigettata o ricalcolata al ribasso, sarà possibile chiedere la revisione della decisione in autotutela (risoluzione n. 65/2020).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".