Per il contributo a fondo perduto destinato a discoteche e sale da ballo, è stato determinato, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’importo spettante in base alle risorse disponibili e alle istanze inoltrare.
Tale beneficio è stato previsto dal Decreto Sostegni-ter (articolo 1, comma 1, Dl n. 4/2022) a favore di attività che alla data di entrata in vigore dello stesso risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DL n. 221/2021 (fino al 10 febbraio 2022).
Il fondo stanziato è pari a 20 milioni di euro per il 2022.
Il canale per inoltrare l’istanza di contributo è stato aperto fino allo scorso 20 giugno, come stabilito dal precedente provvedimento agenziale del 18 maggio 2022.
Scaduto il termine di invio delle domande, l’Agenzia ha fissato la ripartizione del contributo, rapportando l’importo di finanziamento stabilito all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, con un
limite massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
In base a ciò, con il provvedimento n. 244635 del 27 giugno 2022 è stato determinato l’importo spettante a ciascun beneficiario in 22.002 euro.
Ma per ottenere il pagamento, in base a quanto stabilito dal provvedimento del 18 maggio 2022, vanno compiuti ulteriori passi.
Infatti il punto 3.2 precisa che l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione di cui sopra e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente nel riquadro presente in corrispondenza della lettera B, in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente, identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.
Con una comunicazione destinata al richiedente (o all’intermediario) - nell’apposita area “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto”, “Consultazione esito” - l’Agenzia rende noto l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato.
Infine, verrà messa a disposizione, nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”, una seconda ricevuta contenente l’esito della richiesta al soggetto che ha trasmesso l'istanza.
Con tre provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento dei suddetti contributi a fondo perduto.
Nello specifico, nei provvedimenti nn. 197396, 151077 e 171638 del 2022 è stato stabilito anche che:
Al fine di consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti, erogati mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), l’Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 36 dell’11 luglio 2022 – ha istituito i seguenti codici tributo:
“8146”, “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”
“8147”, “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”
“8148”, “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”.
“8149”, “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”
“8150”, “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”
“8151”, “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”
“8152”, “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”
“8153”, “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”
“8154”, “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”.
Nel modello F24 ELIDE i suddetti codici vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
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