Disponibili gli ultimi aggiornamenti sulle Cfc con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione indicato dall’articolo 167, comma 4, lettera a), del Tuir (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50 per cento di quella italiana).
Dalle Entrate arrivano, dopo la pubblica consultazione della bozza di circolare, la circolare interpretativa n. 18/2021 e il provvedimento prot. 376652/2021 del 27 dicembre scorso.
La normativa Cfc ha subito rilevanti modifiche con l’introduzione della Direttiva ATAD (2016/1164) attuata in Italia con il Dlgs n. 142/2018, che ha sostituito il precedente sistema duale con un’unica fattispecie, applicabile a prescindere dallo Stato di residenza o di localizzazione della società estera e al ricorrere di due requisiti:
Dal punto di vista soggettivo, la disciplina Cfc trova applicazione a tutti i soggetti IRPEF e IRES residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica e dall’attività svolta.
Nello specifico, devono intendersi compresi persone fisiche, esercenti o meno attività di impresa, società ed enti commerciali e non commerciali, OICR e trust, nonché le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario ed autonomo.
Dalla nozione di residenza, si evince che le regole Cfc trovano applicazione anche verso i soggetti rispetto ai quali, nonostante la dichiarata residenza all’estero, sia stata accertata la residenza fiscale in Italia a seguito di attività di controllo.
Rimangono ferme eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Rilevante la parte della circolare n. 18/2021 dedicata alla circostanza esimente.
Il comma 5, articolo 167, TUIR, stabilisce che il soggetto controllante residente può, anche attraverso istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, disapplicare la normativa Cfc se l’ente controllato (o la stabile organizzazione) svolga nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Dunque, la nuova unica circostanza esimente richiede che l’attività sia sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, ossia da una struttura che presenti una consistenza economica adeguata all’attività svolta. La circolare 18/E contiene in allegato l’elenco dei documenti da produrre in sede di interpello o controllo.
Tale requisito, specifica il documento di prassi, vale anche per attività che non necessitano di una struttura organizzativa particolarmente complessa, come le holding o le società che gestiscono attivi immobilizzati senza svolgere alcuna attività di stampo industriale o commerciale.
Pertanto, l’esimente non opera di fronte ad una struttura organizzativa priva di effettiva attività e di una reale consistenza ossia senza autonomia decisionale se non formale.
In pratica, sarà soggetta a tassazione la società estera controllata se non è in grado di svolgere autonomamente le attività che generano i propri profitti.
Completano la maxi circolare dell’Agenzia altri argomenti come il requisito del controllo, il livello di tassazione del controllato estero, la determinazione del livello impositivo estero effettivo confrontato con quello virtuale italiano, il conseguimento della società estera di proventi passive, il meccanismo di determinazione del reddito del soggetto estero e le operazioni straordinarie. Strumenti di utilità sono le tabelle allegate come quella riportante gli esempi di documentazione da produrre in sede di interpello presentato dalla holding per un intero gruppo rientrante nella disciplina Cfc.
Rimanendo nello stesso argomento, il provvedimento prot. 376652 del 27 dicembre 2021 illustra i criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna (comma 4, lettera a), articolo 167, Tuir).
Nella determinazione della tassazione effettiva estera rilevano:
Se tra l’Italia e lo Stato di localizzazione della controllata è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle individuate nella Convenzione stessa.
Il riferimento è all’Ires per calcolare la tassazione virtuale interna (le addizionali non rilevano), al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata. Anche l’Irap non va considerata.
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