Assonime, nella circolare n. 17 del 6 luglio 2018, analizza gli attuali obblighi di documentazione e di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante effettuati dai soggetti Iva.
L'Associazione di imprese illustra il quadro delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e dal Decreto legge n. 79/2018 in merito alla documentazione delle cessioni di carburanti, soffermandosi in particolare:
sulla portata della decorrenza anticipata di alcune misure rispetto alla decorrenza generale del 1° gennaio 2019;
sull'obbligo della e-fattura;
sui requisiti per la deducibilità delle spese e per la detrazione dell'Iva.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti Iva di emettere e ricevere fatture solo in formato elettronico per tutte le cessioni e le prestazioni effettuate. Per le cessioni di carburanti tale obbligo era stato anticipato al 1° luglio 2018, al pari dell'obbligo di pagare l'acquisto dei carburanti con mezzi tracciabili.
Le proteste, soprattutto dei gestori degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, hanno spinto il Governo ad adottare il Dl n. 79/2018, che ha differito al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di carburanti. Il provvedimento, nel consentire fino a tale data l'utilizzo della scheda carburante, ha però confermato l'obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.
Riguardo all’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (articolo 1, comma 917 legge bilancio 2018), Assonime rileva che tale obbligo riguarda solo le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore ad uso autotrazione, mentre sono escluse, per esempio, le cessioni di carburanti destinati a veicoli che non circolano normalmente su strada (aeromobili e imbarcazioni) oltre che i veicoli agricoli (trattori agricoli e forestali).
Analogamente, l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo, dovrebbe riguardare solo l’acquisto di carburante per autotrazione, mentre il pagamento in contanti dovrebbe essere ancora possibile (entro i 2.999,99 euro), per il carburante per gli aeromobili e i natanti da diporto, la locazione, il noleggio, la custodia, la manutenzione, la riparazione e l’impiego di veicoli stradali a motore.
La successiva proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 vale per le sole cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione e non riguarda le cessioni nell’ambito della “filiera dei carburanti” (imprese petrolifere, grossisti, intermediari, ecc.).
Inoltre, sono escluse dalla proroga anche le cessioni effettuate dalle imprese petrolifere a soggetti esercenti imprese, arti e professioni nei contratti di “netting”. In questo caso, la fattura deve essere emessa in formato elettronico, sia dal gestore dell’impianto di distribuzione verso la società petrolifera, sia da quest’ultima nei confronti del soggetto che acquista il carburante con detta modalità.
Secondo Assonime, quindi, tale fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, posto che l'esonero dall'emissione di tale documento digitale è previsto dal Decreto legge n. 79 solo per le forniture di carburanti agli utilizzatori finali; pertanto, già adesso i gestori degli impianti stradali sono coinvolti nella fatturazione elettronica non solo dal lato passivo, ovvero per le fatture che ricevono dai fornitori, ma anche dal lato attivo, per quelle che emettono nei confronti delle compagnie petrolifere o altri intermediari nell'ambito dei contratti di “netting” e similari.
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