Le cessioni di beni tra soggetti Iva residenti in Italia sono asservite all’emissione della fattura elettronica immediata, entro 12 giorni dall’operazione. Per l’emissione di una fattura differita è richiesta la presenza di alcuni dati obbligatori.
La precisazione giunge con risposta n. 44 (10 febbraio 2020) dell’Agenzia delle Entrate.
Il fatto attiene ad una società attiva nella grande distribuzione di carburante in modalità self-service, che permette ai clienti di scegliere di:
Il gestore delle card ricaricabili, anche quando i clienti non attivano la procedura di richiesta della fattura, chiede alla società l'emissione della fattura differita, attraverso un documento riepilogativo che contiene i dati del codice impianto, la data del rifornimento, il numero della carta, il codice articolo, la descrizione (benzina o diesel) e l'importo.
Si vuol sapere se è esatta la richiesta di fattura differita.
L’Agenzia ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera a), DPR n. 633/1972, la fattura differita può essere emessa quando la consegna o spedizione risulti “da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472”.
In base a quanto fatto presente nell’istanza, si evidenzia che i dati in possesso del gestore sono inidonei a fornire gli elementi richiesti dalla norma: in particolare sono mancanti le generalità del cedente e la quantità di carburante ceduto.
Pertanto non è legittima l’emissione della fattura differita; dovrà essere rilasciata, invece, una fattura elettronica immediata.
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