Arriva il parere contrario del ministero della Giustizia all’emendamento e al subemendamento al decreto semplificazione fiscale che ammettono commercialisti e avvocati tra i soggetti abilitati ad autenticare e depositare gli atti di cessione e affitto d’azienda, restringendo l’ambito alle cessioni di ditte individuali con attribuzione, per il compito, alle due professioni del ruolo di pubblico ufficiale.
Si ricorda che la proposta di legge sulle semplificazioni fiscali - proposta di legge C. 1074, disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale - è in commissione Finanze della Camera.
Per il Min Giustizia, “tenuto conto che il secondo comma dell’art. 2556 c.c. prevede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l’allocazione dell’obbligo di deposito dei medesimi contratti per l’iscrizione nel R.I. a carico del (solo) notaio rogante o autenticante appare l’opzione maggiormente efficiente”.
Inoltre, l’allargamento a commercialisti e avvocati si porrebbe come deroga ai principi della legge 89/1913 sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, “senza estendere ai suddetti soggetti i vincoli, le garanzie e i divieti della medesima legge notarile e senza verifica dell’acquisizione della medesima specializzazione”.
Ed in merito al subemendamento, che, di fatto, restringe il perimetro dell’emendamento alle ditte individuali, equipara commercialisti e avvocati a pubblici ufficiali, ma obbliga alla conservazione degli atti per il medesimo periodo di tempo previsto per quelli rogati dai notai, il Ministero sottolinea che “il regime di conservazione degli atti da parte dei notai comporta anche il coinvolgimento dell’archivio notarile, sottoposto a una specifica disciplina”.
ADC e ANC, in un comunicato congiunto, fanno sapere che quanto veicolato dall’emendamento è un ripristino dell’ordine delle cose, riconoscendo ai commercialisti le competenze per poter agire in un ambito che è parte integrante della loro professionalità: “non sarebbe una regalia, ma il riconoscimento di competenze comprovate e certificate… prima della legge 310/1993 i commercialisti redigevano, come oggi, atti di trasferimento di aziende”.
E la Confederazione aggiunge: “Per il contratto di trasferimento d’azienda non è previsto l’atto pubblico, ma solo l’atto scritto, a meno che non implichi il trasferimento in proprietà di immobili. In questo caso, occorre garantire la conservazione dell’atto e come sempre la firma autentica serve solo per il deposito pressi i Registri pubblici… per scongiurare il rischio di una mancanza di ufficialità e tracciabilità nella gestione dell’atto, sarebbe comunque sufficiente chiedere alle parti che sottoscrivono il contratto di firmare l’atto con firma elettronica. Successivamente il professionista controfirmerebbe con la propria firma elettronica la trasmissione dell’atto”.
Cosa che è già realtà per le cessioni di quote di S.r.l e il deposito del bilancio al Registro delle imprese.
Quanto al subemendamento, invece, sempre le due sigle riunite in Confederazione, sono contrarie a sconti e vogliono un riconoscimento pieno: il subemendamento va rigettato!
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