Cessione totalitaria di quote: registro fisso anche con revisione del prezzo

Pubblicato il 22 marzo 2024

Nella cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, anche se sul contratto sono presenti clausole di revisione del prezzo (clausola di price adjustment) e clausole di indennizzo (clausola di indemnity).

Va escluso, infatti, che l'Amministrazione finanziaria possa procedere con la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in assenza di elementi extratestuali o atti collegati.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7613 depositata il 21 marzo 2024, nel pronunciarsi in ordine ad un accertamento che aveva riguardato una cessione totalitaria di partecipazione sociale con clausola di revisione del prezzo.

Cessione totalitaria di quote: il caso esaminato

Nella vicenda in esame, l'Ufficio finanziario aveva provveduto a riqualificare la cessione dell'integrale partecipazione al capitale di una Snc nei termini complessivi di cessione indiretta di azienda.

La riqualificazione era stata operata sulla base della pattuizione di una specifica clausola sulla incidenza delle sopravvenienze passive relative al periodo anteriore alla cessione sul prezzo di quest'ultima.

Alla luce di tale riqualificazione, era stato notificato un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale, a fronte dell'autoliquidazione dell'imposta in misura fissa.

Mentre, in prima istanza, i giudici provinciali avevano dato ragione ai contribuenti e annullato l'atto impositivo, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate sul presupposto che, dopo la modifica dell'art. 20 DPR n. 131/1986, l'imposta di registro dovesse applicarsi in relazione alla causa reale dell'atto stipulato.

Secondo la Commissione di secondo grado, in altri termini, la cessione dell'integrale partecipazione al capitale sociale equivaleva, ai fini dell'effetto, alla cessione dell'azienda sociale.

A fronte di tale statuizione, i contribuenti si erano rivolti alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 2557, 2558, 2559 e 2560 del Codice civile, nonché degli artt. 2252 e 2300 del medesimo codice.

Cessione totale di quote: no a riqualificazione come cessione d'azienda

La Sezione tributaria della Corte di cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di doglianza.

Per gli Ermellini, la sentenza impugnata era erronea laddove aveva considerato che la cessione dell'integrale partecipazione al capitale sociale potesse essere riqualificata nei termini di cessione indiretta di azienda e ciò anche in mancanza del riferimento ad elementi extratestuali o atti collegati.

Nella loro conclusione, infatti, i giudici regionali non avevano considerato la retroattività dell'art. 1, comma 87, lett. a) nn. 1 e 2 della Legge n. 205/2017, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 20 citato.

Nella vicenda in esame, in altri termini, l'amministrazione finanziaria non aveva la facoltà di operare tale riqualificazione, posto che, per come puntualizzato nel richiamato intervento, deve sempre darsi prevalenza agli effetti giuridici sugli effetti economici del singolo atto.

Dovevano essere considerati, quindi, solo gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che potesse assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti.

Cassazione: registro fisso per la cessione integrale di quote

In definitiva, secondo la Corte di legittimità, nella cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali (società target), l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa.

E questo anche nel caso di specifica pattuizione tra i contraenti di una clausola di price adjustment ovvero di una clausola di indemnity, la quale preveda, rispettivamente, una revisione (mediante incremento o riduzione) del prezzo ovvero una garanzia assicurativa (mediante il versamento di un'indennità compensativa della plusvalenza o della minusvalenza) a latere del prezzo, in dipendenza di sopravvenienze idonee ad incidere (in maius o in minus) sul valore del patrimonio netto della società, al quale è stata commisurata la determinazione originaria del valore e, di conseguenza, del prezzo delle azioni o delle quote al momento della cessione (data del closing).

L'imposta di registro, come detto, è liquidata in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima allegata al DPR n. 131/1986, essendo preclusa all'Amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda.

Tale preclusione discende dall'articolo 20 del DPR, nel testo novellato dall’articolo 1, comma 87, della Legge n. 205/2017, secondo l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1084, della Legge n. 145/2018.

La sopra richiamata pattuizione, infatti, non è di per sé idonea ad alterare la causa né a mutare l'oggetto del contratto, oggetto al quale rimane estraneo, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.

Cessione di quote non è d'azienda

Sulla stessa linea la Cassazione si è espressa anche nelle sentenze nn. 7495 e 7470, entrambe depositate il 20 marzo 204.

Nella seconda delle due decisioni, in particolare, è stato espresso il principio di diritto secondo cui:

La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sia sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale.

Quanto detto, "osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti".

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