Cessione studio professionale: è lecito il trasferimento anche dei clienti

Pubblicato il 11 febbraio 2010
E' stato rigettato dalla Cassazione – sentenza n. 2860 del 9 febbraio 2010 – il ricorso presentato da un consulente fiscale e volto alla declaratoria di nullità di un contratto stipulato con altro professionista ed avente ad oggetto la cessione di uno studio professionale comprensivo, oltre che degli arredi, anche della clientela.

A fronte della difesa del ricorrente, il quale giudicava il contratto di specie come contrario a norme imperative e illecito con riferimento all'oggetto, la Corte di legittimità ha, per contro, precisato come sia da considerare come “lecitamente e validamente stipulato” il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale “comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto fra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità quindi del conferimento di un altro incarico dal cliente al cessionario) ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire, attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere a esercitare la stessa attività nello stesso luogo), la prosecuzione del rapporto professionale tra vecchi clienti e il soggetto subentrante”.
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