Cessione di ramo d’azienda e immobili. Non è operazione abusiva

Pubblicato il 09 novembre 2019

 Una società chiede una valutazione di abusività in merito ad un'operazione di riorganizzazione aziendale.

Si prospetta quanto segue.

L’istante intende effettuare una cessione di due rami d'azienda a favore di due società dalla stessa neo costituite e, successivamente, cedere le relative partecipazioni ad un fondo alternativo d'investimento immobiliare di tipo chiuso, gestito da un Sgr di cui l’istante è l'unico quotista. Inoltre, verrà messa in atto una cessione al medesimo fondo di un immobile strumentale da parte di altro fondo alternativo d'investimento immobiliare di tipo chiuso, gestito da un Sgr di cui l’istante è l'unico quotista.

In sostanza, con le operazioni poste in essere si persegue l'obiettivo economico di trasferire, mediante atti di cessione, l'intero complesso aziendale con cui l’istante ha gestito il centro commerciale, compresi gli immobili che rappresentano l'asset principale del medesimo complesso immobiliare.

Con risposta n. 469 del 7 novembre 2019, l’agenzia delle Entrate osserva che, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, assume rilievo la circostanza che l'immobile oggetto di compravendita sia o meno parte integrante di un complesso aziendale. Infatti, le disposizioni fiscali riguardanti la cessione d'azienda includono anche il valore dell'immobile nell'ambito della base imponibile ed hanno come fine la necessità di assoggettare a tassazione l'effettiva capacità contributiva della cessione dell'azienda, comprensiva di tutte le attività e le passività che rappresentano il relativo complesso aziendale.

La normativa prevede che alla cessione di azienda si applichi l’imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale: in misura del 9 percento, per la parte di corrispettivo relativa alla componente immobiliare e del 3 percento, per la componente mobiliare. Per gli immobili, inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale del 2% e dell'1%.

Agendo in modo diverso, si avrebbe un indebito risparmio fiscale dato dalla differenza tra l'imposta di registro versata sulla cessione di azienda dalla società cedente e quella da versare sull'intero compendio aziendale, comprensivo anche degli asset immobiliari, senza tenere conto delle eventuali passività inerenti, imputabili ai soli fini dell'imposta di registro, ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.

Per quanto riguarda l’economicità delle operazioni poste in essere, le Entrate osservano che la sequenza di esse non può dirsi abusiva con riferimento alla qualifica del soggetto acquirente.

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