Cessione di crediti non paga i tributi

Pubblicato il 04 novembre 2006

L’agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 3 del 3 novembre 2006, intervenendo sulla cessione del blocco crediti, chiarisce che non è più necessario annotare la cessione del credito a margine dell’iscrizione ipotecaria, conseguentemente non è più dovuta l’imposta ipotecaria prevista per l’esecuzione della formalità di annotazione (articolo 9 della tariffa allegata al Dlgs 347/90). Nell’ambito delle cessioni di rapporti giuridici individuabili in blocco i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza obbligo di alcuna formalità o annotazione. È obiettivo della regola rendere più agevole l'effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione e delle cessioni di credito in blocco.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy