L’agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 3 del 3 novembre 2006, intervenendo sulla cessione del blocco crediti, chiarisce che non è più necessario annotare la cessione del credito a margine dell’iscrizione ipotecaria, conseguentemente non è più dovuta l’imposta ipotecaria prevista per l’esecuzione della formalità di annotazione (articolo 9 della tariffa allegata al Dlgs 347/90). Nell’ambito delle cessioni di rapporti giuridici individuabili in blocco i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza obbligo di alcuna formalità o annotazione. È obiettivo della regola rendere più agevole l'effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione e delle cessioni di credito in blocco.
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