La Corte di Giustizia Ue – sentenza del 19/11/2009, causa C-461/08 - sancisce il principio di diritto secondo cui la vendita di un edificio destinato alla demolizione, per la successiva utilizzazione edificatoria dell’area, costituisce cessione di terreno e non di fabbricato. Cioè, ai fini Iva, la suddetta vendita rappresentando una cessione di area non edificata, non può essere soggetta al trattamento di esenzione previsto per le cessioni di fabbricati. L’esenzione non può essere applicata, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento della cessione del terreno.
Sempre secondo la Corte per la qualificazione dell’area come edificabile oppure no, occorre far riferimento alla definizione adottata dallo Stato membro, sia ai fini dell’assoggettamento all’imposta, sia ai fini dell’eventuale esenzione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".