Cessione d’azienda. Nessun accertamento con adesione per la società veicolo

Pubblicato il 18 ottobre 2011 Spesso è accaduto che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato – servendosi dell’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro – le operazioni di asset deal o di share deal, come operazioni di conferimento d’azienda e di successiva cessione di partecipazioni che nascondono un particolare intento elusivo.

Le due operazioni – quella di conferimento d’azienda in una società e la successiva cessione a terzi delle partecipazioni di quest’ultima – sono da considerare come delle operazioni che singolarmente scontano l’imposta di registro in misura fissa. Ma, per il Fisco, qualora si configuri la suddetta operazione di conferimento, la stessa dovrebbe essere riqualificata come una cessione diretta d’azienda ed in quanto tale essere assoggettata all’imposta in misura proporzionale.

Un caso di contestazione di elusività dell’operazione di conferimento è stato oggetto della sentenza n. 202 del 20 settembre 2011, della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione XLIII.

Nell’esaminare un’operazione di conferimento d’azienda avente ad oggetto un centro commerciale, i giudici lombardi hanno concluso che la società veicolo di nuova costituzione, istituita ad hoc per realizzare l’operazione di conferimento di azienda e di successiva cessione di partecipazioni, anche se viene riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione diretta d’azienda non può essere oggetto di accertamento per condotte elusive riguardo al pagamento dell’imposta di registro. Per la Commissione, l’azione di accertamento può essere spiccata esclusivamente nei confronti dei pretesi cedente e cessionario dell’azienda; di conseguenza, la nuova società veicolo non può entrar a far parte del contenzioso dato che l’obbligazione solidale di pagare l’imposta di registro riguarda solo il soggetto che cede e colui che acquista direttamente l’azienda.

Dunque, è escluso che possa trovare automatica applicazione nei confronti del cedente, ai fini della determinazione della plusvalenza da assoggettare all’imposta sui redditi, il valore dell’azienda definito con l’acquirente ai fini dell’imposta di registro mediante l’istituto dell’accertamento con adesione.
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