Certificazioni rinnovate nel lavoro dipendente

Pubblicato il 02 marzo 2006

I datori consegneranno ai lavoratori dipendenti, entro il prossimo 15 marzo, il modello Cud 2006, per la certificazione dei redditi corrisposti nel 2005. Un obbligo che resiste in capo al datore verso il lavoratore che ha terminato il rapporto di lavoro nel 2005 ed ha ricevuto un Cud 2005 privo delle informazioni che la nuova certificazione richiede. E’ quanto precisa la circolare Assonime n. 9, appena firmata (ieri), che descrive le nuove relative all’adempimento. La certificazione conserva la struttura tradizionale, ovvero la suddivisione in tre parti: dati generali (parte A), dati fiscali (B), dati previdenziali (C). La firma del datore può essere apposta con sistemi di elaborazione automatica (articolo 4, comma 6-quater, Dpr 600/73) che tuttavia escludono il ricorso alle regole sulla firma elettronica. Un campo, in luogo di alcuni altri, è dedicato alle nuove deduzioni per carichi familiari, introdotte dalla Finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). Le annotazioni alfabetiche sostituiscono le alfanumeriche. Taluni dati, prima presenti tra quelli fiscali, passano negli “altri dati”: è il caso, ad esempio, della non applicazione delle deduzioni. Il nuovo punto 18 accoglie le deduzioni per carichi di famiglia calcolate con le modalità illustrate dalla circolare delle Entrate n. 2/2005. Il punto 1 della certificazione ospita, invece, accanto alla dovuta segnalazione del reddito determinato al lordo della deduzione da no-tax area, quella dell’eventuale reddito non totalmente o non parzialmente assoggettato ad imposizione nel territorio dello Stato, per effetto dell’applicazione di norme convenzionali. Uno spazio di rilevo, nella circolare Assonime esplicativa, è riservato alle operazioni straordinarie verificatesi nel 2005 o nel 2006, prima della consegna del modello, distinguendo, ai fini della compilazione, tra le operazioni che producono l’estinzione del sostituto d’imposta - fusione, scissione parziale, scissione totale - e tutte le altre.   

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