La Corte di cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 7958 depositata il 1° aprile 2009, ha accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da un uomo, cliente di una banca, il quale lamentava che l'istituto di credito lo avesse segnalato alla Centrale dei rischi senza aver preso in considerazione il fatto che la situazione debitoria a suo carico derivava da malversazioni che non potevano essergli imputate in quanto commesse dalla moglie. Secondo la Corte di legittimità, in particolare, anche se la segnalazione attraverso la centrale dei rischi costituisce un obbligo per le banche, la stessa deve essere sempre preceduta da una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo scaturire automaticamente da un mero ritardo nei pagamenti. Nel testo della sentenza, viene anche precisato che la Banca d'Italia, responsabile della gestione del “servizio per la centralizzazione dei rischi bancari”, è, in ogni caso, soggetta al codice della privacy.
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