E’ stata definitivamente confermata la sanzione disciplinare della censura irrogata ad un avvocato che non aveva assolto agli obblighi formativi prescritti dal Codice deontologico.
Nel dettaglio, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno ritenuto inammissibile il ricorso promosso dal legale contro la sentenza del Consiglio nazionale forense che aveva ritenuto tardivo il ricorso del medesimo contro il provvedimento del Consiglio dell'Ordine territoriale, oltreché che non potesse essere accolta la richiesta di rimessione in termini per difficoltà economiche, in quanto quest’ultime erano inidonee a determinare un impedimento assoluto.
In sede di legittimità, l’avvocato aveva impugnato questa decisione chiedendone la sospensione e deducendo che la sanzione della censura gli precludeva l’esercizio dell’attività di difensore d’ufficio, unica sua possibile fonte di reddito.
Il ricorrente aveva censurato, altresì, la mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che fosse stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli aveva impedito una tempestiva impugnazione.
Il massimo Collegio di legittimità – sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016 – ha dichiarato inammissibile il ricorso e, con particolare riferimento alla doglianza relativa alla mancata restituzione in termini, ne ha sottolineato l’infondatezza posto che il legale non aveva neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli avessero precluso una tempestiva impugnazione.
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