Cedolare secca, no al modello 69 per i contratti ante 7 aprile 2011
Pubblicato il 15 febbraio 2013
L’agenzia delle Entrate, con una nota del
14 febbraio 2013, risponde ad un quesito sollevato dal Sole 24 Ore in merito al mancato rispetto della circolare
20/E/2012 sulla cedolare secca - articolo 3 del Dlgs
23/2011 - da parte di alcuni uffici territoriali. La questione riguarda la data spartiacque del 7 aprile 2011, entrata in vigore della tassa piatta.
Per i nuovi contratti - post 7 aprile 2011 - la legge prevede che l'opzione, effettuata con il modello Siria o con il modello 69, resta valida per tutta la durata del contratto.
Per i contratti già in essere alla data citata, dunque già registrati il 7 aprile 2011, inizialmente (circolare
26/E/2011) era disposto che, una volta scelta la cedolare in Unico 2012 o nel 730/2012, che valeva per una sola annualità contrattuale, si dovesse confermare l'opzione, per le altre annualità, compilando il modello 69, pena il ritorno al regime ordinario Irpef.
In proposito, sollecitata sulla disparità di trattamento dal Sole 24 Ore, l’Agenzia con circolare 20/E/2012 accoglieva la tesi dell'opzione con durata pari al contratto di locazione, salvo revoca espressa, anche per i contratti ante 7 aprile 2011.
Ma alcuni uffici territoriali, non considerando la circolare del 2012 ed in base alla circolare 26/E/2011, continuano a chiedere la presentazione del modello 69 tardiva con remissione in bonis.
A ribadire le nuove disposizioni e invitare gli uffici territoriali a rispettarle, la nota del 14 febbraio 2013: i contribuenti che hanno scelto l'imposta secca sui contratti d'affitto registrati prima del 7 aprile 2011, segnalandolo nel 730 o in Unico 2012, non devono compilare il modello 69. Resta fermo che il contribuente deve portare a conoscenza l’affittuario, tramite raccomandata, dell’opzione per la tassa piatta con rinuncia agli aggiornamenti contrattuali. Ciò poiché la scelta è fatta nella dichiarazione dei redditi del locatore e, dunque, il locatario non ne è a conoscenza. Anche questa comunicazione non deve essere ripetuta al conduttore.