Per il Consiglio di stato “non sussistono margini di intervento per qualunque forma di stabilizzazione della Magistratura onoraria in sede di attuazione della Legge”, ed ossia della Legge delega n. 57/2016 per la riforma organica dei giudici onorari.
Così, “un’eventuale iniziativa in tal senso” del Governo o del Parlamento dovrà essere necessariamente calata in un differente veicolo normativo".
Si dovrà, a tal fine, valutare la soluzione legislativa “più idonea, tenendo conto delle possibilità di stabilizzazione, e dei correlati limiti”.
E’ quanto si legge nelle conclusioni del parere del Consiglio di stato n. 854, spedito il 7 aprile 2017 a riscontro della richiesta, appunto, di parere avanzata dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, sull'ipotesi della stabilizzazione.
Nel parere, il Consiglio di stato, dopo aver inquadrato le questioni giuridiche sottese alla richiesta di parere, aver illustrato lo statuto della magistratura onoraria nonché le finalità e i contenuti della Legge delega citata e della disciplina transitoria, si è soffermato su quali siano i vincoli costituzionali ed europei alla ipotesi di stabilizzazione dei giudici onorari, per come prospettata dal Guardasigilli, nonché sulle alternative ipotizzabili per raggiungere questo obiettivo.
In particolare, viene sottolineato come la stabilizzazione senza concorso, in assenza di comprovate e insuperabili esigenze dell'ente pubblico, non sia costituzionalmente legittima.
Sarebbe da escludere anche la “professionalizzazione del giudice onorario prorogato”, in quanto “si verrebbe altrimenti ad alterare la configurazione tipica della struttura dell’ordine giudiziario”.
Pensabile, invece, per una parte dei giudici onorari in servizio, la mera “conservazione dell’incarico in corso” sino al conseguimento della età pensionabile, ipotesi che, per il Cds, offrirebbe una qualche possibilità operativa, ma che sarebbe, comunque, rimessa al Legislatore e da prevedere, in ogni caso, con una fattispecie normativa “attentamente calibrata”.
Da sottolineare, infine, che, secondo il Consiglio, non sussisterebbe un vincolo europeo alla stabilizzazione.
Di seguito, viene spiegato che con l’attuazione della Legge delega n. 57/2017 non si potrebbe provvedere con misure di stabilizzazione in quanto queste ultime costituirebbero “oggetti” diversi da quelli definiti nella delega medesima.
Il parere è stato immediatamente commentato dall’Unagipa che ne ha sottolineato, in primo luogo, la non vincolatività.
Importanti – si legge in una nota dell’Unione dei Giudici di pace dell’8 aprile 2017 - sarebbero i rilievi del Consiglio di Stato in relazione alla possibile conservazione a tempo indeterminato del rapporto di servizio nell’ambito dei ruoli previsti dalla legge per i magistrati di pace ed onorari, con le garanzie correlate alla stabilizzazione.
Inoltre, il parere lascerebbe aperti diversi spiragli di stabilizzazione “che, peraltro, hanno già degli importanti ed ineludibili fondamenti nell’ordinamento comunitario, da un lato (e la CE, come ben sappiamo, ci ha dato pienamente ragione), e nelle posizioni univoche della magistratura professionale, che ha riconosciuto l’insostituibilità del nostro ruolo e delle “specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione”, in sede di esercizio delle funzioni giurisdizionali”.
Il punto fermo rimarrebbe, in ogni caso, la necessità di un intervento legislativo ad hoc.
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