Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 2 ottobre 2017, ha approvato tre schemi di decreti legislativi in tema di riforma della giustizia, concernenti in particolare: i giudizi d’impugnazione, con razionalizzazione delle impugnazioni in appello ed in Cassazione; l’attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale e previsione di nuovi delitti; i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, con semplificazione e velocizzazione delle procedure di cooperazione internazionale giudiziaria infra ed extra Ue. Due di questi tre schemi di decreto, vanno ad attuare le parti specifiche della riforma del processo penale di cui alla Legge n. 103/2017.
Il decreto legislativo sulle impugnazioni, punta essenzialmente a deflazionare il contenzioso pendente presso gli uffici giudiziari ed a semplificare il procedimento sia in appello che in Cassazione. La razionalizzazione del sistema delle impugnazioni, si snoda attraverso la modifica del procedimento davanti al giudice di pace, l’individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, la riduzione dei casi di appello, la limitazione dell'appello incidentale al solo imputato.
Quanto, in particolare, alla riduzione dei casi d’appello, al Pubblico ministero è preclusa l’impugnazione delle sentenze di condanna, ad eccezione di quelle che modificano il titolo di reato o escludono l’esistenza di una circostanza a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Al tempo stesso, all’imputato è preclusa l’impugnazione delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso). L’inappellabilità, già prevista per le sentenze di condanna alla sola ammenda, viene inoltre estesa anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa.
Con il decreto concernente il c.d. principio della riserva di codice, si prevede che, per il futuro, le disposizioni che contemplano nuovi reati, possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale, ovvero se sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia. Da qui, una norma di principio che riserva al codice la tutela penale dei beni essenziali della vita e di protezione della comunità civile.
In realtà, con il medesimo decreto sono stati introdotti nuovi reati, la cui necessità è emersa per contrastare determinati fenomeni criminosi. Tra questi, il sequestro di persona a scopo di coazione; l'utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (c.d. doping); il procurato aborto colposo o senza il consenso della madre; il traffico di organi; norme sanzionatorie per il mancato rispetto delle prescrizioni in caso di violenze domestiche e per il mancato pagamento dell'assegno divorzile o di separazione. Introdotti inoltre nuovi reati contro l’uguaglianza (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), contro l’ambiente (organizzazione di attività ai fini del traffico illecito di rifiuti) ed a tutela del sistema finanziario (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento; trasferimento fraudolento di valori). Sono infine contemplati interventi restrittivi per i reati di terrorismo e criminalità mafiosa.
Il Consiglio dei ministri, infine, con il terzo schema di decreto – che ha ottenuto i necessari pareri parlamentari - ha definitivamente approvato la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere e destinato ad operare solo laddove non sia prevista una diversa regolamentazione dettata da accordi internazionali.
Il decreto in questione, in particolare, va a modificare la normativa in tema di assistenza giudiziaria e cooperazione penale internazionale per la raccolta di prove, cercando di superare i limiti dell’attuale disciplina a contrastare nuove forme di criminalità organizzata oltre confine. A tal fine, oltre ad una semplificazione dei rapporti tra il nostro Paese e altri Stati membri dell’Unione europea, vengono introdotte regole speciali per la cooperazione con le autorità degli Stati extra Ue (intervenendo, nello specifico, anche sul fronte delle rogatorie ed in materia di estradizione).
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