L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 468/2022, fornisce chiarimenti in merito alla tassazione separata dei redditi di lavoro dipendente, ai sensi degli articoli 51 e 17, comma 1, lettera b) del Tuir.
Nello specifico, il documento di prassi del 22 settembre analizza il caso in cui gli emolumenti vengono corrisposti nell'anno successivo a quello di maturazione, in virtù di contratti collettivi integrativi, relativi alle diverse categorie di personale e (Aree ABC, Dirigenti, Professionisti, Medici).
L’istante è un istituto che rende noto che, nell’ottobre 2021, ha sottoscritto il Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI 2020-2021) per il personale delle Aree A, B e C relativo, ai fini della disciplina economica, al periodo di riferimento 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 e, diversamente dalle precedenti contrattazioni integrative, avvenute su base annuale, per il citato contratto è stata stabilita una durata biennale, a seguito di un confronto negoziale intercorso nel 2021 con le organizzazioni sindacali.
In seguito alla stipula del suddetto contratto, l’istituto potrà corrispondere solo nel corso del 2022 i compensi relativi:
Inoltre, lo stesso istante rende noto che:
Infine, l’istante, rappresentando che nel corso del 2019, per effetto dei CCNI sottoscritti alla fine dello stesso anno 2019, sono stati corrisposti alcuni emolumenti arretrati di lavoro dipendente, riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, assoggettandoli erroneamente al regime di tassazione corrente in luogo del regime di tassazione separata, chiede in che modo possa recuperare le maggiori ritenute operate.
Nella risposta n. 468/20220, l’Agenzia ricorda che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono quelle:
Qualora si verifichi una delle suddette "cause giuridiche", per cui sono corrisposti emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.
È evidente come il legislatore abbia ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il sopraggiungere del contratto collettivo.
Pertanto, l’Agenzia sottolinea come indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, in generale, è sufficiente che per effetto della stipula del contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti stessi si riferiscono, per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.
Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, gli emolumenti, correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposti nell'anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti, come chiarito dalla risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E, è la stessa natura degli emolumenti che comporta, generalmente, l'erogazione nell'anno successivo.
Conclude, quindi, la risposta agenziale che la tassazione separata non si applica non solo se gli emolumenti sono corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, ma anche nel caso in cui l'erogazione nell'anno successivo sia "fisiologica" in considerazione della natura dell'emolumento e non dipenda da una causa giuridica sopravvenuta (ad esempio, se il contratto collettivo è stipulato nell'anno successivo a quello di riferimento).
Con riferimento al caso di specie, pertanto, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che, per effetto della stipula del contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti stessi si riferiscono, per determinare l'applicazione della tassazione separata.
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