Il 26 luglio 2024 Conflavoro pmi e Fesica Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl Aziende artigiane settore pulizie e servizi. Il contratto ha durata triennale dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2027 (Vai al testo del Ccnl).
Definiti i nuovi importi dei minimi retributivi con decorrenza 1° agosto 2024 e 1° dicembre 2024.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Sono previste le seguenti indennità per ogni ora di lavoro:
In caso di personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, il datore di lavoro determinerà, per iscritto, la parte fissa della retribuzione e il tasso di provvigione sulla base media annuale delle vendite.
Al predetto personale dovrà comunque essere garantita una media mensile superiore almeno del 5% alla paga base nazionale prevista dal Ccnl, riferita ad un periodo non eccedente l'anno.
Qualora non venga raggiunto detto minimo tra stipendio e retribuzione, il datore di lavoro verserà mensilmente tale importo al lavoratore, salvo eventuali conguagli alla fine del suddetto periodo.
La durata normale del lavoro effettivo di 40 ore settimanali viene suddivisa in 5 giornate (dal lunedì al venerdì). Qualora fosse distribuito su 6 giornate, le ore effettuate nella giornata di sabato verranno retribuite con la maggiorazione del 20%. Particolari criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
Flessibilità
E' consentito ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane nell'arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.
Viene inoltra prevista una forma di flessibilità individuale tra l'azienda e le lavoratrici madri/lavoratori padri, su richiesta degli stessi, nei primi 3 anni di vita dei figli.
Apprendistato professionalizzante
Viene ridefinita la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, in particolare per quanto riguarda la durata e il trattamento economico.
Contratti a tempo determinato
Ridefinita la proporzione numerica di assumibilità.
Causali
Stante la modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, stabilita dall'art. 19 d.lgs 81/2015, le Parti hanno individuato determinate causali.
Stagionalità
Viene aggiornato l'istituto della stagionalità.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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