Il 1° marzo 2024 è stato firmato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl dell'industria alimentare da parte di tutte le Associazioni datoriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil. Il contratto di durata quadriennale decorre dal 1° dicembre 2023 ad ha validità fino al 30 novembre 2027 (vai al testo dell'accordo).
Minimi retributivi
Previsti i seguenti aumenti retributivi:
Liv. | Aumenti | ||||
dall'1/12/2023 | dall'1/09/2024 | dall'1/01/2025 | dall'1/01/2026 | dall'1/01/2027 | |
1S | 33,58 | 58,76 | 100,73 | 100,73 | 65,47 |
1 | 29,20 | 51,09 | 87,59 | 87,59 | 56,93 |
2 | 24,09 | 42,15 | 72,26 | 72,26 | 46,97 |
3A | 21,17 | 37,04 | 63,50 | 63,50 | 41,28 |
3 | 18,98 | 33,21 | 56,93 | 56,93 | 37,01 |
4 | 17,52 | 30,66 | 52,55 | 52,55 | 34,16 |
5 | 16,06 | 28,10 | 48,18 | 48,18 | 31,31 |
6 | 14,60 | 25,55 | 43,80 | 43,80 | 28,47 |
Viaggiatori o piazzisti
Liv. | Aumenti | ||||
dall'1/12/2023 | dall'1/09/2024 | dall'1/01/2025 | dall'1/01/2026 | dall'1/01/2027 | |
I | 24,09 | 42,15 | 72,26 | 72,26 | 46,97 |
II | 18,98 | 33,21 | 56,93 | 56,93 | 37,01 |
IAR
L'incremento aggiuntivo della retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come da seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori in due tranche:
Trattamento economico per mancata contrattazione di 2° livello
Dal 1° gennaio 2027 saranno erogati, per 12 mensilità, i seguenti importi.
Livello | Trattamento economico per mancata contrattazione di 2° livello |
1S | 75,55 |
1 | 65,69 |
2 | 54,20 |
3A | 47,63 |
3 | 42,70 |
4 | 39,42 |
5 | 36,13 |
6 | 32,85 |
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Durata
Individuate le condizioni in presenza delle quali il contratto a termine non in somministrazione può avere una durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi.
Limite percentuale
Le Parti specificano che il limite di utilizzo dei contratti a tempo determinato del 25% è da calcolarsi sulla base dei lavoratori a tempo indeterminato occupati alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione o nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Le contribuzioni dovute al Fondo saranno così costituite:
Tale impegno diventerà operativo previa modifica della fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.
Dal 1° gennaio 2025 l'importo del finanziamento al Fondo sarà incrementato di € 4/mese.
Dal 1° giugno 2029 il finanziamento potrà essere implementato di ulteriori € 2,00 mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
La contribuzione mensile all'Ente bilaterale di settore (EBS) pari ad € 3,50, con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, sarà incrementato di € 1,00 a partire dal 1° gennaio 2025.
Tra gli elementi della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di t.f.r. vengono introdotti:
Modificati i termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".