Cautelare senza interrogatorio garanzia

Pubblicato il 26 agosto 2016

Nel caso di riapplicazione di misura cautelare nei confronti dell’imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto, non sussiste, per difetto dei relativi presupposti, l’obbligo di effettuare l’interrogatorio di garanzia.

Lo ha enunciato la Corte di Cassazione, prima sezione penale, respingendo il ricorso di un imputato avverso il rigetto dell’istanza di riesame della custodia cautelare in carcere, in relazione all'imputazione per delitto pluriaggravato.

Anche se i due istituiti dell’interrogatorio di garanzia e dell’esame dibattimentale dell’imputato – chiarisce in proposito la Corte - non sono del tutto sovrapponibili e svolgono funzioni diverse, non è possibile sostenere che abbia una maggiore valenza difensiva l’interrogatorio di garanzia rispetto alla completezza dell’istruttoria dibattimentale. Anzi, è vero esattamente il contrario, nel senso che soltanto la fase dibattimentale consente all’imputato di dispiegare nella misura massima possibile la sua difesa su tutti gli aspetti della contestazione.

Istruttoria espletata Interrogatorio non serve

Non vi è quindi alcuna ragione, quando l’istruttoria sia stata completata, di fornire un’ulteriore occasione difensiva ad hoc, rappresentata dall’interrogatorio di garanzia, che non aggiungerebbe altra significativa garanzia rispetto a quanto derivante dal contesto del giudizio.

Difatti, conclude la Corte con sentenza n. 35468 del 25 agosto 2016, quando la misura è applicata dopo che si è instaurata la fase di giudizio – ed ancor di più quando, come nel caso de quo, il primo grado si è concluso – la citata esigenza di per sé è soddisfatta, in quanto la funzione che deve svolgere l’interrogatorio è assorbita dalla pienezza del contraddittorio e dalla imminente presenza dell’imputato che caratterizza la sede processuale del giudizio. 

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