La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da un tamponamento stradale causativo di soli danni a cose, deve ritenersi rientrante tra le cause di "particolare semplicità" di cui all'art. 4 comma 3 Legge 794/1942 (la cui permanenza in vigore è stata sancita dal D.Lgs. 179/2009).
Ne consegue che il giudice di merito in tal caso, ad esito del giudizio, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei limiti tariffari.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 19945 depositata il 6 ottobre 2015, rigettando le ragioni di un soggetto danneggiato da un sinistro stradale, il quale aveva per l'appunto contestato l'erronea liquidazione delle spese di lite per il primo e secondo grado, in misura inferiore a quelle risultanti dall'applicazione dei minimi tariffari vigenti.
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