Se Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) avvia una causa in carenza dei dovuti presupposti, il contribuente deve essere rimborsato.
L'onere del risarcimento del contribuente per la responsabilità processuale aggravata ricade sempre sull'Agenzia di riscossione, che è tenuta a rifondere il danno al cittadino che è stato vittima di una causa avviata, per esempio, in presenza di uno sgravio e di un condono (carenza oggettiva di ogni presupposto). Le spese processuali sono, invece, a carico del giudice tributario.
Queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22159, depositata il 22 settembre 2017.
Con l'ordinanza n. 22159, la Suprema Corte respinge il ricorso dell'Ente di riscossione e lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio che ammontano a 7.800 euro, oltre al 15% delle spese generali e accessorie per il danno morale subito dal contribuente.
La Corte, infatti, condanna l'Ente di riscossione per aver avviato una causa in presenza di uno sgravio e di un condono, ritenendo che tale fatto configura la responsabilità processuale aggravata e, inoltre, a decidere è direttamente il giudice tributario. In tal modo, si evita il peso di essere costretti ad avviare un altro separato giudizio.
Si legge, infatti, che il giudice tributario può “conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva «temeraria», in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".