Cassazione su fallimento e sospensione decorso interessi

Pubblicato il 13 luglio 2020

Con la corposa sentenza n. 14527 del 9 luglio 2020, la Corte di cassazione, Prima sezione civile, ha fornito alcune precisazioni per quel che riguarda gli effetti della dichiarazione di fallimento sui debiti pecuniari, con particolare riferimento alla sospensione del decorso degli interessi.

Ha così precisato – enunciando, in proposito, alcuni principi di diritto – come la sospensione degli interessi convenzionali o legali, sancita ai sensi dell’art. 55 della Legge Fallimentare, vale solo all’interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito.

Gli interessi, ossia, continuano a maturare al di fuori del concorso e, quindi, nei singoli rapporti creditore-debitore.

Prescrizione interessi su crediti chirografari, interruzione

A seguire, gli Ermellini hanno anche precisato come la prescrizione degli interessi sui crediti chirografari maturi anche nel corso della procedura concorsuale.

Detta prescrizione viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura.

Amministrazione straordinaria: prescrizione interrotta con esecutività stato passivo

Nel caso, invece, di apertura di una procedura di amministrazione straordinaria – così come avviene nella liquidazione coatta amministrativa – l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario ex art. 209 Legge Fall. determina l’interruzione della prescrizione, con effetto permanente e per tutto il corso della procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a seguito della comunicazione inviata dal medesimo commissario ex art. 207, comma 1, Legge Fallimentare.

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