Il ricorso in cassazione è presentato dall’Agenzia delle Entrate contro le pronunce dei due precedenti gradi di giudizio, in riferimento al maggior reddito accertato nei confronti di legale di un’associazione professionale per onorari incassati e non dichiarati.
In particolare, l’Agenzia ha basato l’accertamento sull’acquisizione di sentenze di vari uffici giudiziari dove era emerso che erano state patrocinate varie cause. Da qui la presunzione di aver incassato gli onorari pattuiti per l’attività professionale, giunta al termine, visto il deposito delle sentenze, e veniva accertato il maggior reddito per non avere dichiarato gli incassi.
Già in sede di contraddittorio preventivo lo studio professionale non era stato in grado di giustificare la mancata ricezione dei compensi.
Con ordinanza n. 24255 del 9 settembre 2021 i giudici della Corte di cassazione hanno accolto il ricorso dell’A.F.
E’ irrilevante, secondo la Corte, il fatto che in contabilità non è presente nessun versamento: la rettifica analitico-induttiva prescinde dalla contabilità basandosi su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall’articolo 2729, c.c.
Come già sostenuto in altre pronunce, i corrispettivi delle prestazioni delle professioni legali si devono presumere conseguiti quando sono terminate per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. E qui la prestazione risultava dalle sentenze acquisite.
Il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell’insussistenza dei ricavi - che non significa dover fornire una prova negativa – attraverso la produzione della diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o provare l’infruttuosità dell’esecuzione. In sostanza doveva dimostrare l’esistenza di fattori che avevano impedito l’incasso dei compensi.
A nulla rileva obiettare che non risulta emessa fattura; infatti, a fronte dei compensi percepiti non si è provveduto ad emettere fattura proprio per evadere le imposte.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".