Cassazione: il registro di classe è atto pubblico
Pubblicato il 12 gennaio 2010
La Corte di cassazione, con una sentenza depositata l'11 gennaio 2010, dalla Quinta sezione penale ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato, per falso in atto pubblico, alcuni docenti che, sul registro di classe, avevano considerato presenti degli alunni in realtà assenti.
Per i giudici di legittimità, in particolare, il registro di scuola costituisce atto pubblico, “in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti". Ed infatti – continua la Corte - l'inveritiera attestazione operata nel registro del professore circa la presenza di un alunno, non può considerarsi una falsità innocua “poiché essa investe un dato essenziale rispetto alla funzione documentale dell'atto".