Cassazione: esecuzione immediata dell'obbligo di adeguamento alle decisioni della Corte europea
Pubblicato il 29 aprile 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 16507 del 28 aprile 2010, ha posto definitivamente fine ad un'annosa vicenda in cui un uomo, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per i reati di omicidio, tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, si era visto infliggere, nei gradi successivi, la pena dell'ergastolo in forza di una norma di interpretazione autentica che era entrata in vigore il giorno stesso della sua prima condanna.
Per questo, l'uomo si era così rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale aveva censurato la decisione dei giudici italiani per violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione: era stato leso, in particolare, il diritto dell'accusato al trattamento più lieve e quello al giusto processo; inoltre, per i giudici europei la norma intervenuta, nella parte in cui concorreva a determinare la pena irrogabile, era da considerare di diritto sostanziale e non processuale.
L'interessato ha avanzato ricorso straordinario ex articolo 625 bis Codice di procedura penale chiedendo la revoca della sentenza definitiva pronunciata nei suoi confronti nonché la riformulazione della decisione. Detto ricorso è stato accolto e la Corte di cassazione, con la nuova decisione, ha immediatamente pronunciato, in attuazione della decisione della Corte europea, la sostituzione dell'ergastolo con pena non superiore a trenta anni di reclusione.
La Cassazione, con l'occasione, ha ricordato come esista, nel nostro ordinamento, un obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte internazionale, nelle modalità ritenute opportune. Tale obbligo – concludono i giudici di legittimità - può essere immediatamente assolto intervenendo sulla pena inflitta senza che sia necessaria la celebrazione di un nuovo processo.