Non si versa in ipotesi di ne bis in idem in presenza del procedimento penale per dichiarazione infedele e definizione dell’accertamento tributario con pagamento, da parte del contribuente, dell'imposta e delle relative sanzioni e interessi.
La conclusione è contenuta nella sentenza penale – III sezione della Corte di cassazione – n. 4439 depositata il 4 febbraio 2021.
L’imputato in un procedimento penale per aver inserito nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi inesistenti al fine di evadere le imposte fa ricorso al ne bis in idem in quanto ha definito l’accertamento con adesione versando al fisco quanto richiesto; infatti, sarebbe sottoposto ad una doppia sanzione per i medesimi fatti.
Non concorda con l’assunto dell’imputato la Corte di legittimità, facendo richiamo a quanto enunciato dalla Consulta con pronuncia n. 222/2019 in merito al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo diretti ambedue ad infliggere una sanzione di natura penale.
Non sempre, sostengono i giudici costituzionali, l’implicazione di un soggetto al procedimento penale per lo stesso fatto per il quale è già stato sanzionato definitivamente in via amministrativa, palesa una violazione del divieto di trattare lo stesso argomento due volte (ne bis in idem).
Il riferimento è anche alla sentenza A e B contro Norvegia della Grande Camera della CEDU dove è stato ritenuto non violato il principio in parola quando di fronte a due procedimenti – uno penale ed uni amministrativo – che sanzionano lo stesso fatto sussiste un legame materiale e temporale sufficientemente stretto.
Tale legame si ravvisa:
Anche per la Corte di giustizia europea il sistema sanzionatorio italiano in materia di omesso versamento Iva non è in contrasto con il ne bis in idem: sarà cura del giudice nazionale verificare che nel caso concreto l’onere derivante dall’applicazione della normativa nazionale sul tema e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la stessa prevede non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato.
Ritornando al caso al vaglio della Corte di cassazione, si nota come la Corte d’appello abbia applicato con correttezza i dettami suesposti ed abbia giustamente concluso che la pena complessivamente inflitta non risultava gravosa, visto che nel procedimento amministrativo era stata applicata la misura minima con riduzione per effetto dell'adesione e nel procedimento penale la circostanza attenuante.
In conclusione, il sistema del "doppio binario" trova giustificazione nella rilevanza degli interessi nazionali e nella diversità dei fini perseguiti: il procedimento amministrativo è volto al recupero delle imposte non versate, il procedimento penale è teso alla prevenzione e repressione dei reati tributari.
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