Cassazione: casi di rinvio e di interruzione del processo

Pubblicato il 18 gennaio 2010

Il giudice deve concedere il rinvio dell’udienza se il difensore è impegnato in un altro processo dove, a causa della sua complessità, non può farsi sostituire. Con sentenza n. 41502 del 13 novembre 2009 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per bancarotta nei confronti di una imprenditrice ritenendo che i giudici avevano errato nel non concedere un rinvio chiesto in quanto il legale che doveva assisterla era impegnato in un altro tribunale in un caso particolarmente complicato. Per i giudici di Piazza Cavour il difensore non è tenuto a dover obbligatoriamente nominare un sostituto; con l’istanza di rinvio il legale aveva spiegato ampiamente le motivazioni per cui non poteva esimersi dal partecipare all’altra udienza.

Con altra sentenza del 2009, n. 12261, la Corte di cassazione ha affermato che non si dà luogo all’interruzione del processo qualora il difensore volontariamente si cancella dall’albo professionale; tale ipotesi non può essere paragonata alla morte del legale o alla radiazione dall’albo, bensì al caso della rinuncia al alla procura.

Si verifica l’interruzione del processo, invece, se l’avvocato, per motivi disciplinari, viene cancellato dall’Albo: lo ha sottolineato la sentenza n. 10112 del 2009, specificando che l'interruzione si determina se la sospensione avviene prima della chiusura della discussione.

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