Quando è possibile ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria? Quali sono gli obblighi contributivi dei datori di lavoro? Cosa è l'accordo di transizione occupazionale e quando presentare domanda? Lo spiega l'INPS in una circolare sulla riforma.
A distanza di poco meno di un mese dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (la n. 1 del 3 gennaio 2022) l'INPS torna sulla riforma degli ammortizzatori sociali della legge di Bilancio 2022 emanando le sue linee guida (le prime) per l'applicazione delle novità.
Con l'ampia circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS tocca tutti (o quasi) gli interventi contenuti nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (nei commi da 191 a 257 dell’articolo 1), di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2022.
Al centro della circolare dell'Istituto troviamo la Cassa integrazione ordinaria, la Cassa integrazione straordinaria, i Fondi di solidarietà bilaterali, il Fondo di integrazione salariale (FIS) e la Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). Ma non solo. L'ultima parte della circolare tocca anche le novità del decreto Sostegni ter (decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4), anch'esso intervenuto sull’impianto normativo del D.lgs n. 148/2015, già ridefinito dalla legge di Bilancio 2022, apportando altre modifiche e norme di coordinamento ordinamentale.
Si tratta ovviamente solo di prime indicazioni in quanto l'INPS rinvia a successive comunicazioni ulteriori istruzioni su altri aspetti della riforma e sulle disposizioni che attendono di essere rese operative con l’emanazione di decreti ministeriali attuativi.
Soffermiamoci sulle istruzioni fornite in merito alla Cassa integrazione straordinaria, l'ammortizzatore sociale più innovato della riforma.
Il legislatore della riforma amplia notevolmente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Si prevede infatti (articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2022) che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS con i relativi obblighi contributivi trovino applicazione con riferimento:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015). L'INPS al riguardo fa presente la CIGS è estesa, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali nonchè a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale;
b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Per questi soggetti non ha alcun rilievo il requisito dimensionale.
Non trova più applicazione invece la disposizione (comma 5 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 148/2015) sui criteri per attrarre nella sfera di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale le imprese artigiane dell’indotto.
La disciplina previgente disciplina continua ad applicarsi per i trattamenti di integrazione salariale concessi fino al 31 dicembre 2021.
Oggetto di rivisitazione anche le causali di intervento dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria (articolo 1, comma 199).
Nella causale di “riorganizzazione aziendale” confluiscono anche le ipotesi di ricorso alla CIGS “per realizzare processi di transizione” da individuare con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.
In merito poi al programma di riorganizzazione aziendale, si prevede che il recupero occupazionale si possa realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.
Novità sono previste anche per il contratto di solidarietà che vede innalzarsi, dal 1° gennaio 2022, le percentuali di riduzione stabilite per ricorrere all’istituto nel seguente modo:
Come per la CIGO, anche per la CIGS l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali può svolgersi anche in via telematica.
Nessuna novità si registra in merito alla contribuzione ordinaria mensile di finanziamento della cassa integrazione straordinari che resta fissata nella misura dello 0,90% (0,60% a carico datore di lavoro e 0,30% a carico lavoratore), fatta salva la riduzione di 0,27% (0,90% ordinaria - 0,63% riduzione) prevista, per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, per i datori di lavoro destinatari del FIS (art. 1, comma 219, lett. c) che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Con riferimento al contributo addizionale la legge di Bilancio 2022 ne riduce l'importo (articolo 1, comma 195) prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento”, che la misura del contributo addizionale sia determinata secondo le aliquote che seguono:
· 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
· 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
In caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15% (articolo 5, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 148/2015).
Il contributo addizionale continua a non essere dovuto per le imprese che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Viene introdotto l'Accordo di transizione occupazionale (articolo 1, comma 200).
Si tratta di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
Al nuovo intervento possono ricorrere i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Il trattamento può essere concesso in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D.lgs. n. 148/2015.
Le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono stabilite in sede di procedura di consultazione sindacale.
I lavoratori interessati accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
Viene infine previsto (articolo 1, comma 216) un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica a favore dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS che non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria per avere raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile.
Il nuovo periodo di CIGS, concesso (rimarca l'INPS) dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione, può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.
Il riordino della disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ha lasciato inalterati i termini di trasmissione delle domande di accesso alle prestazioni.
L'INPS, però, fa presente che le domande di assegno di integrazione salariale per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 (data di pubblicazione della circolare) possono essere inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare.
Resta invece confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
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