Nonostante le antitetiche informazioni provenienti dalla stampa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso comunicato stampa, conferma, per le aziende, la possibilità di richiedere l’anticipo del 40 per cento della Cassa integrazione COVID-19. La rinnovata opportunità deriva dal decreto legge c.d. “Agosto”, n. 104/2020.
Con articolo 1 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga - tale decreto dispone, al comma 1: “i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (…) per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane (…)". Anche in questo caso, dunque, la proroga di 18 settimane è suddivisa in due tranches da 9 settimane ciascuna.
Ora le tempistiche stabilite dal nuovo decreto “Agosto”. “Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (…) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane (…).”
La procrastinazione della prestazione consente, pertanto, alle aziende di tornare a farne richiesta secondo le medesime modalità introdotte con il decreto c.d. “Rilancio”.
La presentazione della richiesta per le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione all’INPS comporta che sia autocertificata la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
Il passaggio successivo all’autorizzazione della cassa integrazione è l’individuazione ad opera dell’INPS, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, dell’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza dell’autocertificazione si applica un’aliquota in percentuale, pari al 18%.
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