Cassa integrazione Covid-19, addio al computo del fruito

Pubblicato il 05 ottobre 2020

In ossequio alle previsioni dell'art. 1 del Decreto Agosto, l'Istituto previdenziale conferma la possibilità di richiedere l'accesso alle 18 settimane di integrazione salariale per eventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, indipendentemente dal periodo effettivamente fruito in precedenza.

Invero, le disposizioni in materia di integrazione salariale emanate dal Governo introducono un nuovo strumento, scollegato dal precedente, che libera le richieste dalla verifica del periodo effettivamente fruito nelle precedenti domande.

In tal senso, sia con riferimento alle istanze di accesso presentate in ragione delle precedenti disposizioni che alla richiesta delle ulteriori nove settimane (Covid-19 con fatturato), sino al massimo complessivo di 18, si dovrà tener conto esclusivamente del periodo autorizzato e della sua decorrenza temporale.

Per quanto concerne le settimane richiedibili, suddivise in due tranche di uguale durata, si dovrà tener conto dei periodi successivi, già richiesti, che comprendano settimane successive al 13 luglio 2020. In tal caso, le predette settimane, ancorché autorizzabili secondo una disciplina legislativa diversa, andranno a ridurre il numero delle prime nove settimane richiedibili.

Le nuove disposizioni estendono la fruibilità dei trattamenti di integrazione salariale per eventi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 a tutti i lavoratori in forza alla data del 13 luglio 2020.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy