Cassa integrazione autorizzata prima della ripresa dell’attività
Pubblicato il 28 marzo 2009
Nel messaggio n. 6990 del 27 marzo 2009, l’Inps precisa che nell’esaminare la richiesta di Cassa integrazione ordinaria, la Commissione provinciale deve esaminare, in via preliminare, la previsione del datore di lavoro di ripresa dell’attività e di riammissione dei lavoratori sospesi. Dunque, la Commissione per rilasciare l’autorizzazione non deve attendere l’effettiva ripresa della situazione congiunturale. In tal modo, l’Ente previdenziale invita all’erogazione tempestiva proprio per non aggravare le condizioni dei richiedenti. Pertanto, si afferma che il giudizio della Commissione deve riferirsi all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, tralasciando le circostanze sopravvenute alla termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa. Dal momento che la situazione che ha motivato la richiesta di integrazione ordinaria può essersi aggravata durante il periodo, tanto da dare seguito alla richiesta di integrazione straordinaria, la richiesta di Cigo può essere accolta anche se l’azienda non ha ripreso l’attività prima di ricorrere alla Cigs, indipendentemente dalle motivazioni addotte per quest’ultimo intervento.