Cassa forense: precisazioni sui contributi minimi 2014
Pubblicato il 24 dicembre 2014
Esonero e sospensione
La Cassa nazionale forense, con
comunicato diffuso il 23 dicembre 2014, ha fornito alcune precisazioni con riferimento all'applicazione della
norma transitoria di cui al primo comma dell'articolo 12 del
Regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, Legge n. 247/2012, nonché al
pagamento dei contributi minimi riferiti al 2014.
Il primo comma dell'articolo 12 citato, in particolare, è quello che sancisce la
revoca dell'iscrizione con esonero dal pagamento dei contributi minimi 2014 e 2015.
Detta previsione – evidenzia la Cassa – deve ritenersi
limitata alla sola
ipotesi di cancellazione da tutti gli Albi professionali non seguita da nuova iscrizione entro il successivo anno solare.
Viene quindi precisato che, nell'ipotesi di mera "
sospensione" dall'Albo ordinario, si procederà a
cancellazione dalla Cassa ex articolo 6, primo comma, del regolamento ma
con esonero della contribuzione a partire dal primo anno successivo a quello della sospensione medesima; ciò, in ogni caso, “
fermo restando il pagamento dei contributi obbligatori relativi al periodo maturato in costanza di iscrizione alla Cassa”.
Pagamento dei contributi dopo la sospensione della quarta rata
Con riferimento, infine, al pagamento dei
contributi minimi 2014, per gli avvocati già iscritti a Cassa Forense alla data di entrata in vigore del Regolamento, viene ricordato che, in attesa della riquantificazione della contribuzione minima dovuta per l'anno 2014 alla luce del nuovo Regolamento,
era stata stata sospesa la quarta rata con scadenza 30 settembre 2014, e ciò con riferimento ai soli
professionisti rientranti nei primi nove anni di iscrizione alla Cassa.
Una volta effettuata la suddetta riquantificazione – precisa il comunicato - per le
posizioni che sono risultate ancora
a debito, è stata inviata specifica comunicazione, con nota del 15 dicembre 2014, contenente il dettaglio delle somme da
versare a saldo, mediante apposito bollettino Mav, con
scadenza 31 marzo 2015, da produrre e stampare tramite l'accesso all'area riservata sul sito della Cassa.
Per contro, relativamente alle
posizioni risultate
a credito è stata inviata apposita comunicazione in data 18 dicembre 2014, con l'indicazione delle
somme che saranno oggetto di compensazione in sede di autodichiarazione per l'anno 2014, mod. 5/2015.
Proroga dei termini di sospensione per i legali dei comuni alluvionati
Con altro comunicato della Cassa forense, sempre
datato 23 dicembre 2014, è stato invece reso noto che il Consiglio di Amministrazione dell'ente di previdenza, ha
prorogato fino al
30 aprile 2015, a favore degli avvocati residenti o esercenti nei
comuni alluvionati in conseguenza degli eventi dal 2 al 4 maggio e dal 10 al 14 maggio 2014 (rispettivamente nelle regioni di Marche, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia), i precedenti provvedimenti riguardanti la
sospensione di ogni
termine per gli adempimenti previdenziali e i versamenti contributivi obbligatori, nonché la sospensione dei
termini per la riscossione a mezzo ruoli, dei termini per il pagamento di riscatti, ricongiunzioni, iscrizioni retroattive.