Il modello per l’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte dei notai dimentica le plusvalenze immobiliari realizzate oltre confine e ciò rischia – secondo l’agenzia delle Entrate - di far sorgere il dubbio che l’imposta sostitutiva non sia applicabile alle cessioni di immobili situati all’estero. Infatti, nel rigo FT1 del prospetto sono previsti alcuni campi in cui si devono immettere i dati identificativi dell’immobile, senza precisare che questi campi non vanno compilati se l’immobile si trova all’estero. Ciò, ovviamente, non significa che l’opzione per l’imposta sostitutiva non sia ammessa per gli immobili esteri. L’opzione riguarda, infatti, tutte le plusvalenze senza distinzione riguardo al luogo di ubicazione dell’immobile. Una diversa interpretazione della norma la renderebbe in conflitto con i principi di liberta dei movimenti di capitale, di circolazione dei lavoratori e di stabilimento sanciti dal trattato delle Comunità europee. A questo punto, per sciogliere il dubbio, è auspicabile un intervento delle Entrate che punti a chiarire esplicitamente la procedura per l’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte dei contribuenti che realizzano plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili all’estero.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".