Casa familiare revocata, se le condizioni economiche dei coniugi sono analoghe

Pubblicato il 07 settembre 2015

Con ordinanza n. 17666 depositata il 4 settembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, rigettando il ricorso di una donna, ha confermato la sentenza con cui la Corte d'Appello escludeva il riconoscimento, a carico dell'ex marito, di un assegno divorzile in suo favore e revocava l'assegnazione della casa familiare.

A sostegno di ciò, la Corte territoriale argomentava che le condizioni economiche e reddituali dei due coniugi erano divenute analoghe, in base alla comparazione dei documenti fiscali e ad altre circostanze di fatto ritenute rilevanti. Aggiungeva inoltre che la ricorrente aveva intrapreso da tempo una relazione more uxorio con un altro uomo, da cui aveva avuto una figlia, che contribuiva anch'essa al supporto economico del nuovo nucleo. Tutte condizioni, queste, che impedivano la corresponsione del richiesto assegno di divorzio.

Quanto invece all'assegnazione dell'abitazione familiare – secondo i giudici territoriali – tale provvedimento avrebbe potuto essere assunto, eventualmente, solo a tutela della prole (nella fattispecie, mancante), non potendo invece essere finalizzato a sopperire alle esigenze del coniuge più debole.

La Cassazione, in proposito, ha confermato in pieno dette argomentazioni, rigettando le censure di parte ricorrente, volte a proporre una valutazione comparativa degli elementi di fatto acquisiti, diversa ed alternativa rispetto a quella eseguita dai giudici di merito. Ciò che non rientra, tra l'altro, nelle competenze del giudici di legittimità.  

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