La casa coniugale di proprietà delle cognate, resta in comodato alla ex moglie affidataria dei figli, nonostante il marito, in sede di separazione, abbia dato il proprio consenso al rilascio.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 24618, depositata il 3 dicembre 2015, accogliendo il ricorso di una donna che intendeva rimanere a vivere con le proprie figlie presso l'abitazione concessa in comodato dalle cognate. E ciò nonostante l'ex marito, con lettera rilasciata in sede di separazione, avesse espresso la volontà di rilasciare l'immobile alle sorelle.
La Cassazione, nell'accogliere le censure della donna, ha ribadito un principio già consolidatosi in materia, secondo cui, ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie, dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa in ipotesi di comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare (a differenza, quindi, del comodato c.d. precario).
Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso all'immobile stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e non solo o non tanto a quelle personali del comodatario), idoneo a conferire all'uso, il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza la possibilità di farne dipendere la cessazione, esclusivamente dalla volontà ad nutum del comodante.
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