Casa familiare assegnata se precedentemente abitata dalla famiglia

Pubblicato il 05 novembre 2015

L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Detta assegnazione, pertanto, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.

La precisazione è giunta dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 22581 depositata il 4 novembre 2015 e con la quale è stato ritenuto “coerente” alla giurisprudenza di legittimità il rigetto di una domanda di assegnazione della casa di proprietà esclusiva del marito, avanzata dalla ex coniuge, collocataria dei figli minori, quando, nella specie, il detto immobile non era mai stato adibito ad abitazione del nucleo familiare.

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