Casa coniugale concessa in locazione prima della separazione. Sì al risarcimento per la perdita del compossesso
Pubblicato il 05 marzo 2012
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 3130 del 29 febbraio 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la domanda di reintegro nel possesso della casa coniugale di cui una donna lamentava di essere stata spogliata dall’ex marito e dal fratello di quest’ultimo, comproprietario pro indiviso dell’immobile stesso; l’ex coniuge, infatti, in prossimità della separazione della coppia, aveva concesso in locazione la casa familiare evitando, così, che la stessa venisse assegnata alla donna.
Nei gradi di merito la ricorrente aveva ottenuto il risarcimento dei danni per la perdita del compossesso dell’immobile a carico dell’ex marito e del fratello; il reintegro, tuttavia, non le era stato concesso in considerazione della buona fede dei coniugi successivamente conduttori dell’unità immobiliare, ritenuti inconsapevoli dello spoglio subito dalla stessa.
A fronte delle doglianze dell’attrice, secondo cui il fatto che questi ultimi fossero divenuti affittuari della casa coniugale in epoca immediatamente prossima alla separazione induceva, di per sé, a ritenerli consapevoli dello spoglio sofferto, i giudici di legittimità hanno sottolineato come nella sentenza impugnata fossero state convenientemente apprezzate le dichiarazioni rese dai due coniugi e ne fossero state tratte valutazioni dei tutto logiche e consequenziali che escludevano in loro la consapevolezza dello spoglio che si stava concretizzando.