Anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei minori medesimi.
E ciò, anche se questi non sia proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile.
Il genitore collocatario, infatti, in considerazione dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza, è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto analoga al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente.
E’ questo l’interessante principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 17971 depositata l’11 settembre 2015.
Nella medesima decisione è stata anche ribaltata la statuizione con cui i giudici di merito avevano ritenuto erroneamente inopponibile, rispetto al terzo acquirente dell’immobile di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, la qualità di detentore qualificato dell’ex convivente presso cui era collocato il figlio minore dei due.
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