La sostanza della risposta del ministero delle Finanze all’interrogazione parlamentare avanzata da Maurizio Leo sulla risoluzione dall’agenzia delle Entrate n. 100 del 2007 – in merito alla redazione del bilancio in base agli Ias - è che l’articolo 109 del Tuir, che delinea un criterio formale per considerare rilevanti ai fini fiscali l’iscrizione in bilancio dei componenti di reddito, è un presupposto necessario per dare rilievo contabile alla loro iscrizione. Dunque, “per avere effetti fiscali, non è sufficiente che un componente sia semplicemente iscritto in bilancio, ma è necessario che, oltre alla sostanza economica, vi sia come presupposto la titolarità giuridica richiamata dal Tuir”. La questione muove dalla circolare 100/E in cui veniva precisato che non ha rilevanza fiscale il ripristino di crediti in precedenza ceduti per un impresa che redige il bilancio “Ias conforme”, la quale deve tenere un doppio binario civilistico e fiscale. Con la risposta del 27 giugno scorso le imprese Ias sono obbligate a tenere due contabilità: l’una impostata su criteri sostanziali e valida ai fini civilistici e l’altra basata su criteri formali utili alla ricostruzione dell’imponibile.
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